Regio decreto 1127/1939
Art. 80 — Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 80. (Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in Materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei brevetti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.