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Regio decreto 1127/1939

Art. 80 — Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/80parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 80. (Art. 112 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in Materia di brevetti per invenzioni industriali deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorita' giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio suddetto copia delle sentenze che pronunciano la nullita' o la decadenza dei brevetti.

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