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Regio decreto 1127/1939

Art. 79 — Articoli 60, comma primo, e 63 della legge 30 ottobre 1859, n

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/79parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 79. Articoli 60, comma primo, e 63 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Le decadenze o le nullita' di un brevetto d'invenzione hanno valore assoluto e perentorio quando siano dichiarate con sentenze, passate in giudicato, in seguito ad azione promossa dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo precedente. Tali sentenze debbono essere annotate nel Registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale.

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