Regio decreto 1127/1939
Art. 78 — Art
Art. 78. Art. 111 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 60, comma secondo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un brevetto per invenzione industriale puo' essere promossa anche di ufficio dal pubblico ministero. Indipendentemente dai casi considerati negli articoli 54 e 55, il pubblico ministero puo' sempre promuovere, di ufficio, l'azione di decadenza qualora il brevetto sia comunque in contrasto con le disposizioni di questo decreto riguardanti i medicamenti, i commestibili, le bevande o quant'altro concerne la salute pubblica. L'azione di cui ai due comma precedenti deve essere esercitata in contradditorio di tutti coloro che risultano annotati nel Registro dei brevetti quali aventi diritto sul brevetto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 2
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 1) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 78.
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