Regio decreto 1127/1939
Art. 77 — Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 77. (Art. 110 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'onere di provare la nullita' o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 77.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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