Regio decreto 1127/1939
Art. 76 — Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 76. (Art. 108 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora trattisi di azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore, queste possono essere proposte anche dinanzi all'Autorita' giudiziaria del luogo nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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