Regio decreto 1127/1939
Art. 81 — Art
Art. 81. Art. 113, comma dal primo al quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale puo' chiedere al presidente del Tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. L'Autorita' giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso e' proposto, provvede d'urgenza e puo' subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione puo' concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purche' non adibiti ad uso personale. Il sequestro puo' colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purche' questi ne facciano commercio.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 24, comma 1) la modifica dell'art. 81.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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