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Regio decreto 1127/1939

Art. 81 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/81parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 81. Art. 113, comma dal primo al quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale puo' chiedere al presidente del Tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi. L'Autorita' giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso e' proposto, provvede d'urgenza e puo' subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di Ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o piu' periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia. La descrizione puo' concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purche' non adibiti ad uso personale. Il sequestro puo' colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purche' questi ne facciano commercio.

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