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Regio decreto 1127/1939

Art. 60 — Art. 50 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/60parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 60. (Art. 50 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I diritti di brevetto, anche se derivanti da domande in corso, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato. L'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi brevetti di titolari italiani, trasferisce all'Amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere brevetti all'estero, salvo rinuncia o limitazioni dell'Amministrazione stessa.

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