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Regio decreto 1127/1939

Art. 59 — Art. 57 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/59parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 59. (Art. 57 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto e' nullo: 1) se l'invenzione manca dei requisiti indicati negli articoli 12 e 15 di questo decreto; 2) se e' stato concesso per un'invenzione industriale che abbia gia' formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini degli articoli 16 e 17; 3) se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione.

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