Regio decreto 1127/1939
Art. 59 — Art. 57 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 59. (Art. 57 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto e' nullo: 1) se l'invenzione manca dei requisiti indicati negli articoli 12 e 15 di questo decreto; 2) se e' stato concesso per un'invenzione industriale che abbia gia' formato oggetto di brevetto avente effetto da data anteriore, ai termini degli articoli 16 e 17; 3) se la descrizione non comprende tutte le indicazioni necessarie a persona esperta per mettere in pratica l'invenzione.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 28, comma 1) la modifica dell'art. 59.
Inserisce · 2
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 29, comma 1) l'introduzione dell'art. 59-bis.
- L. 60/02 — Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni induautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1) l'introduzione di due commi in fine all'art. 59.
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