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Regio decreto 1127/1939

Art. 58 — Art. 55, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/58parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 58. (Art. 55, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Intervenuta la pubblicazione di cui all'art. 56 e trascorsi sei mesi da tale pubblicazione, ovvero se il ricorso sia stato respinto, il brevetto s'intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell'ultimo anno pel quale sia stata pagata utilmente la tassa.

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