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Regio decreto 1127/1939

Art. 61 — Art. 51 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/61parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 61. (Art. 51 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'espropriazione ha luogo per decreto Reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prescritta nell'art. 38, potra' contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto e' punita ai sensi dell'art. 262 del Codice penale.

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