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Regio decreto 1127/1939

Art. 53 — Art. 45, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/53parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 53. (Art. 45, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione.

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