Regio decreto 1127/1939
Art. 52 — Art
Art. 52. Art. 45, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto deve essere attuata nel territorio dello Stato in misura tale da non risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese. Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano in una Esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, si considerano attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura della medesima, purche' siano stati esposti almeno per dieci giorni o, in caso di Esposizione di piu' breve durata, per tutto il periodo di essa.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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