Regio decreto 1127/1939
Art. 54 — Art. 58, n. 3, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731
Art. 54. (Art. 58, n. 3, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Il brevetto per invenzione industriale decade se l'invenzione non e' stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione e' stata sospesa per tre anni. Ma nell'uno e nell'altro caso, non avra' luogo la decadenza se l'inazione e' stata effetto di cause indipendenti dalla volonta' di colui o di coloro a cui il brevetto appartiene. La mancanza di mezzi finanziari non e' compresa fra quest'ultime cause.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 17, comma 2) la modifica dell'art. 54.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) la modifica dell'art. 54-sexies.
Inserisce · 1
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1) l'introduzione di un comma dopo il secondo comma dell'art. 54-bis.
Abroga · 2
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 21, comma 1) l'abrogazione dell'art. 54-sexies.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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