Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 54
Regio decreto 1127/1939

Art. 54 — Art. 58, n. 3, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/54parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 54. (Art. 58, n. 3, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Il brevetto per invenzione industriale decade se l'invenzione non e' stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione o se, dopo tale triennio, l'attuazione e' stata sospesa per tre anni. Ma nell'uno e nell'altro caso, non avra' luogo la decadenza se l'inazione e' stata effetto di cause indipendenti dalla volonta' di colui o di coloro a cui il brevetto appartiene. La mancanza di mezzi finanziari non e' compresa fra quest'ultime cause.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2
Inserisce · 1
Abroga · 2

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 53 Art. 55 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.