Regio decreto 1127/1939
Art. 46 — Art. 42 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 46. (Art. 42 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La tassa di domanda, la tassa annuale per il primo anno, la tassa di concessione di completivo e quella per la stampa, devono essere pagate prima del deposito della domanda. In caso di rigetto della domanda, o di recesso dalla medesima, prima che il brevetto sia stato concesso, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 23, comma 1) la modifica dell'art. 46, comma 1.
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