Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 47
Regio decreto 1127/1939

Art. 47 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/47parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 47. Art. 43, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 9, comma ultimo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970). Le tasse annuali successive a quella del primo anno debbono essere pagate anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata depositata la domanda. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento e' ammesso nei sei mesi successivi, con l'applicazione di una sopratassa. Possono pagarsi anticipatamente piu' tasse annuali.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 46 Art. 48 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.