Regio decreto 1127/1939
Art. 45 — Art. 41 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 45. (Art. 41 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il brevetto completivo e' soggetto, oltre che alla tassa di domanda ed a quella per la stampa, ad una tassa di concessione. Nel caso di decadenza del brevetto principale, che non importi decadenza del completivo, e' dovuta, in seguito, per questo, alle stesse scadenze, la tassa annuale stabilita per il brevetto principale.
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Abroga · 2
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 45.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 22, comma 1) l'abrogazione dell'art. 45.
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