Regio decreto 1127/1939
Art. 27 — Art
Art. 27. Art. 25, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale deve essere fatta da chi dichiari di essere l'inventore o dal suo avente causa, oppure da chi abbia depositato una domanda all'estero o dal suo avente causa. Puo' altresi' chiedere la concessione del brevetto chi dichiari di avervi diritto, ai sensi del precedente art. 23, o il suo avente causa; in tal caso l'inventore, che non sia stato designato da chi ha fatto la domanda, ha diritto di chiedere che il suo nome liguri nel Registro dei brevetti e nel brevetto. L'Ufficio centrale dei brevetti annotera' le domande in apposito Registro.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell'art. 27.
Inserisce · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1) l'introduzione dell'art. 27-ter, a seguito di rinumerazione dell'articolo precedente.
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