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Regio decreto 1127/1939

Art. 28 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/28parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 28. Art. 25, comma terzo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Alla domanda debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza. L'invenzione deve essere descritta in modo che ogni persona esperta possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto. In caso di rivendicazione di priorita', derivante dal deposito di una domanda all'estero, ovvero dalla presentazione in una Esposizione o dalla pubblicazione di una nota o memoria scientifica, il richiedente fornira' all'Ufficio centrale dei brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorita'.

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