Regio decreto 1127/1939
Art. 26 — Art. 24 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 26. (Art. 24 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Agli effetti degli articoli precedenti, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego, l'invenzione industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione pubblica, nel cui campo di attivita' l'invenzione stessa rientra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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