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Regio decreto 1127/1939

Art. 25 — Art. 23, comma quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/25parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 25. (Art. 23, comma quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Nei casi previsti negli articoli precedenti, se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il prezzo, o sulle rispettive modalita', provvede un Collegio di arbitri, amichevoli compositori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove il prestatore d'opera esercita abitualmente le sue mansioni. Se l'inventore e' un dipendente di Amministrazione statale, in luogo del Collegio di arbitri, provvede a stabilire il premio, il canone o il prezzo, e le rispettive modalita', con deliberazione insindacabile, il Ministro preposto all'Amministrazione stessa.

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