Regio decreto 1127/1939
Art. 21 — Art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 21. (Art. 2 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Lo straniero puo' ottenere diritti di brevetto per un'invenzione industriale alle stesse condizioni stabilite per il cittadino. Tutti i benefici che le Convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di brevetti per invenzioni industriali, s'intendono estesi ai cittadini e ai sudditi italiani.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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