Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1127/1939Art. 20
Regio decreto 1127/1939

Art. 20 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/20parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 20. Art. 6 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 49 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Se l'invenzione industriale e' dovuta a piu' autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di piu' persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗

← Art. 19 Art. 21 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.