Regio decreto 1127/1939
Art. 20 — Art
Art. 20. Art. 6 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, e art. 49 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731). Se l'invenzione industriale e' dovuta a piu' autori, i diritti derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del Codice civile relative alla comunione. Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti dal brevetto importa nell'acquirente l'obbligo di pagare le relative tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di piu' persone, congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al pagamento di dette tasse.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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