Regio decreto 1127/1939
Art. 19 — Art. 7 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 19. (Art. 7 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il richiedente il brevetto per invenzione industriale puo' designare nella domanda una o piu' persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto, specificando la natura di tali diritti. Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti e nel brevetto, purche' l'accettazione del designato sia comunicata all'Ufficio centrale prima della concessione del brevetto stesso.
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Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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