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Regio decreto 1127/1939

Art. 18 — Art. 21 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/18parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 18. (Art. 21 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il diritto al brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, salvo quanto e' disposto nei successivi articoli 23, 24 e 26.

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