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Regio decreto 1127/1939

Art. 17 — Art. 18, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/17parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 17. (Art. 18, comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le disposizioni del secondo comma del precedente articolo si applicano a favore dell'inventore, e dei suoi aventi causa, anche quando la iniziale divulgazione dell'invenzione sia avvenuta con note o memorie pubblicate in atti di Societa' o Accademie scientifiche nazionali, legalmente riconosciute, purche' la domanda per ottenere il brevetto venga depositata entro dodici mesi dalla pubblicazione. La data della pubblicazione deve essere indicata dall'interessato e, previa verifica dell'Ufficio centrale, deve essere menzionata nel Registro dei brevetti e nel brevetto; a questa data risale la priorita' del brevetto stesso.

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