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Regio decreto 1127/1939

Art. 16 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/16parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 16. Art. 18, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorche' non divulgate, se abbiano formato oggetto di valido brevetto concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore. Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorita' ai sensi delle Convenzioni internazionali, o dell'art. 9 di questo decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.

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