Regio decreto 1127/1939
Art. 16 — Art
Art. 16. Art. 18, comma primo e secondo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali, ancorche' non divulgate, se abbiano formato oggetto di valido brevetto concesso in seguito a domanda depositata in data anteriore. Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorita' ai sensi delle Convenzioni internazionali, o dell'art. 9 di questo decreto, la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo ed al precedente deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 11, comma 1) la modifica dell'art. 16.
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