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Regio decreto 1127/1939

Art. 22 — Art. 8 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/22parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 22. (Art. 8 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio centrale dei brevetti, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.

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