Regio decreto 1127/1939
Art. 22 — Art. 8 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 22. (Art. 8 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono, ne' direttamente, ne' per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali, o divenire cessionari, gli impiegati addetti all'Ufficio centrale dei brevetti, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto Ufficio.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.