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Regio decreto 1127/1939

Art. 12 — Art. 14 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/12parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 12. (Art. 14 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali: un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultamento industriale, l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultamenti industriali. In quest'ultimo caso, il brevetto e' limitato ai soli risultamenti indicati dall'inventore.

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