Regio decreto 1127/1939
Art. 12 — Art. 14 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 12. (Art. 14 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un'applicazione industriale, quali: un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultamento industriale, l'applicazione tecnica di un principio scientifico, purche' essa dia immediati risultamenti industriali. In quest'ultimo caso, il brevetto e' limitato ai soli risultamenti indicati dall'inventore.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 7, comma 1) la modifica dell'art. 12.
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