Regio decreto 1127/1939
Art. 13 — Art. 4 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 13. (Art. 4 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni industriali contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.lgs 198/03 — Adeguamento della legislazione interna in materia di proprieta' industriale alleautoritativoha disposto (con l'art. 15, comma 1) la modifica dell'art. 13, comma 1.
- D.P.R. 338/06 — Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione dautoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 1) la modifica dell'art. 13.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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