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Regio decreto 1127/1939

Art. 11 — Art. 13 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1939/06/29/1127/art/11parte di Regio decreto 1127/1939
Art. 11. (Art. 13 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora sia omessa la comunicazione di cui all'articolo precedente, o non sia rispettato il divieto di esposizione degli oggetti indicati al secondo comma dell'articolo stesso, i responsabili dell'omissione o dell'abusiva esposizione sono puniti con l'ammenda non inferiore a lire mille. Inoltre, se l'omessa comunicazione sia dovuta a false indicazioni fornite dall'espositore, i Ministeri interessati hanno facolta' di chiedere all'Ufficio centrale dei brevetti, entro otto mesi dal deposito della domanda di brevetto, che questo non sia concesso.

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