Regio decreto 1127/1939
Art. 10 — Art. 12 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 10. (Art. 12 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). E' fatto obbligo agli Enti, che organizzano in Italia le Esposizioni contemplate nell'art. 8, di comunicare tempestivamente ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica l'elenco completo degli oggetti da esporre che si riferiscono ad invenzioni industriali non protette da brevetti. I Ministeri anzidetti hanno facolta' di vietare l'esposizione al pubblico degli oggetti riferentesi ad invenzioni industriali che riconoscano utili alla difesa militare del Paese, salva, in ogni caso, la facolta' di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione, ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute in questo decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera a)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1127/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.