Regio decreto 1279/1939
Art. 36 — La vendita degli immobili, a termini dell'art
Art. 36. La vendita degli immobili, a termini dell'art. 26, comma secondo, della legge deve farsi all'asta pubblica, previa perizia, ovvero a trattativa privata con l'autorizzazione dell'Ispettorato. In ogni caso il Monte deve dare notizia all'Ispettorato della vendita, entro il termine di dieci giorni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 36.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1279/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.