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Regio decreto 1279/1939

Art. 37 — Le polizze di pegno di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/37parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 37. Le polizze di pegno di cui all'art. 10 della legge devono contenere, oltre quanto e' stabilito dalla legge medesima, l'indicazione dell'orario di servizio e delle sedi del Monte dove possono essere compiute le operazioni di prestito su pegno. Nelle polizze anzidette devono essere riportate, inoltre, le norme statutarie relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze stesse, nonche' il testo dell'art. 31 della legge e le altre disposizioni che l'Ispettorato ritiene di stabilire.

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