Regio decreto 1279/1939
Art. 37 — Le polizze di pegno di cui all'art
Art. 37. Le polizze di pegno di cui all'art. 10 della legge devono contenere, oltre quanto e' stabilito dalla legge medesima, l'indicazione dell'orario di servizio e delle sedi del Monte dove possono essere compiute le operazioni di prestito su pegno. Nelle polizze anzidette devono essere riportate, inoltre, le norme statutarie relative allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze stesse, nonche' il testo dell'art. 31 della legge e le altre disposizioni che l'Ispettorato ritiene di stabilire.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1279/1939 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.