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Regio decreto 1279/1939

Art. 35 — Art

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/35parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 35. Art. 35, I Monti possono accettare eredita', legati o donazioni, previa autorizzazione dell'Ispettorato e con le modalita' e cautele che esso ritiene di stabilire.

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