Regio decreto 1279/1939
Art. 2 — Corpi morali devono esibire insieme con la domanda:
Art. 2. Corpi morali devono esibire insieme con la domanda: 1) la copia autentica delle deliberazioni relative alla costituzione del Monte, approvate dall'autorita' competente; 2) lo schema di statuto del Monte, deliberato ed approvato ai sensi del n. 1, contenente le indicazioni prescritte dalle presenti Norme; 3) il certificato dell'eseguito deposito, presso la Cassa di depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione del fondo di dotazione del Monte nella misura stabilita dall'atto costitutivo, la quale non deve essere inferiore a L. 200.000, giusta l'art. 2 della legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 2.
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