Regio decreto 1279/1939
Art. 3 — Le Associazioni di persone devono unire alla domanda:
Art. 3. Le Associazioni di persone devono unire alla domanda: 1) l'atto costitutivo e lo schema di statuto, entrambi risultanti da atto pubblico e contenenti le indicazioni prescritte dalle presenti Norme; 2) il certificato dell'eseguito deposito, presso la Cassa di depositi e prestiti o presso l'Istituto di emissione, del fondo di dotazione del Monte, come al n. 3 del precedente articolo.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 3.
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