Regio decreto 1279/1939
Art. 1 — I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si propongono di istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1…
Art. 1. I Corpi morali e le Associazioni di persone, che si propongono di istituire, ai sensi della legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, un Monte di credito su pegno di 2ª categoria, debbono presentare domanda, corredata dai documenti specificati negli articoli seguenti, all'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito. Questo organo e' indicato in appresso con la denominazione di « Ispettorato ».
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1.
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