Regio decreto 1279/1939
Art. 14 — L'Istituto incorporante o il nuovo Ente che risulta dalla fusione di due o piu' Monti deve destinare una quot…
Art. 14. L'Istituto incorporante o il nuovo Ente che risulta dalla fusione di due o piu' Monti deve destinare una quota degli utili netti annuali disponibili a favore delle opere di assistenza del Comune o dei Comuni in cui i Monti incorporati o fusi avevano sede. La quota e' stabilita in misura proporzionale al patrimonio apportato dai Monti stessi, depurato delle passivita' e del valore capitale degli eventuali oneri percensi, canoni o livelli.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 14.
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