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Regio decreto 1279/1939

Art. 15 — Qualora la situazione di un Monte sia tale per cui potrebbe rendersi applicabile la procedura di incorporazio…

ELI /it/regio-decreto/1939/05/25/1279/art/15parte di Regio decreto 1279/1939
Art. 15. Qualora la situazione di un Monte sia tale per cui potrebbe rendersi applicabile la procedura di incorporazione o di fusione preveduta dall'art. 7 della legge, il Capo dell'Ispettorato ha facolta' di disporre che la gestione dell'azienda sia temporaneamente assunta, previo sommario processo verbale d'inventario, da un commissario. Questi ha tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. Il provvedimento del Capo dell'Ispettorato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La gestione commissariale permane fino al compimento delle operazioni di incorporazione ovvero di fusione e, in ogni caso, non puo' avere una durata superiore ad un anno. Ultimata la gestione provvisoria senza che abbia avuto luogo l'incorporazione o la fusione del Monte, il commissario riconsegna l'azienda agli organi amministrativi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64, commi quinto, sesto e settimo, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, e successive modificazioni.

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