Regio decreto 1279/1939
Art. 13 — Nel caso di incorporazione di un Monte si deve procedere all'accertamento delle attivita' e passivita' del -M…
Art. 13. Nel caso di incorporazione di un Monte si deve procedere all'accertamento delle attivita' e passivita' del -Monte stesso mediante verbale, sottoscritto dagli organi amministrativi dell'Ente anzidetto e di quello che deve procedere all'incorporazione. Quando sussiste divergenza circa l'accertamento o quando esso non e' effettuato nel termine stabilito dall'Ispettorato, questo determina d'ufficio la consistenza patrimoniale del Monte da incorporare, previe le indagini che ritiene opportune. Nel caso della fusione di due o piu' Monti preveduta nel comma quinto dell'art. 7 della legge, l'accertamento della consistenza patrimoniale di ciascuno dei Monti e' effettuato d'ufficio dall'Ispettorato.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 13.
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