Regio decreto 1279/1939
Art. 12 — La incompatibilita' stabilita nel comma settimo dell'art
Art. 12. La incompatibilita' stabilita nel comma settimo dell'art. 6 della legge si applica anche agli amministratori che sono legati dal vincolo di parentela o affinita', indicato nello stesso comma, con il direttore, i funzionari, gli impiegati o i sindaci del Monte. La stessa incompatibilita' si applica altresi' ai sindaci che sono legati dal vincolo predetto fra di loro ovvero con il direttore, i funzionari o gli impiegati del Monte. La incompatibilita' per liti e obbligazioni passive con il Monte, stabilita dal ripetuto art. 6 della legge, si applica anche ai sindaci. Nei casi di incompatibilita' preveduti in questo articolo si osservano le disposizioni dei commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge.
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Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 12.
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