Regio decreto 1156/1938
Art. 8 — Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di ufficiali
Art. 8. Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di ufficiali. La razione viveri in contanti, oltre che per le giornate di effettiva presenza a bordo, e' dovuta alle mense durante le assenze da bordo dei commensali, nei casi seguenti: 1. - Per i comandanti di forze navali e comandanti di navi con mensa propria: a) quando si recano in missione, per tutta la durata della missione; b) quando si recano in piccola licenza per un periodo massimo di giorni quindici. 2. - Per gli ufficiali in Comando e non in Comando, partecipanti a mense ufficiali, nei casi di missione e piccole licenze, per un periodo massimo di giorni quindici. 3. - Per tutti gli ufficiali che si recano su altra nave per eseguire con essa brevi missioni, esercitazioni o prove in navigazione, anche quando su detta nave, vengono considerati di passaggio, e vi prendano uno o entrambi i pasti.
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