Regio decreto 1156/1938
Art. 7 — Disposizioni generali per la corresponsione
Art. 7. Disposizioni generali per la corresponsione. 1. - La razione viveri in contanti e' corrisposta, nelle misure fissate periodicamente dal Ministero, a tutto il personale presente a bordo che non fruisce di razione viveri in natura. Compete per le sole giornate di effettiva presenza a bordo in relazione alla posizione amministrativa ed alla tabella di equipaggiamento della nave. 2. - E' dovuta inoltre nei casi particolari contemplati nell'articolo seguente (assenze da bordo). 3. - E' dovuta infine alla persona, nella misura prevista per le destinazioni a terra, agli ufficiali aventi destinazione a terra con l'incarico di amministrare unita' o gruppi di navi e al personale del C.R.E.M. in viaggio nei casi e con le norme contemplate nell'art. 10.
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