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Regio decreto 1156/1938

Art. 9 — Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di sottufficiali e militari del C.R.E.M

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/9parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 9. Disposizioni particolari relative ai casi di assenza da bordo di sottufficiali e militari del C.R.E.M. 1. - E' dovuta la razione viveri alla persona, nella misura prevista per le destinazioni a terra, ai sottufficiali in genere ed ai sottocapi e comuni volontari, per un periodo non superiore a tre mesi, compresi i giorni di viaggio nei casi di licenze e di malattia per la quale sia stata concessa autorizzazione a curarsi in famiglia sempre che continuino a far parte dell'equipaggio della nave. 2. - E' infine dovuta ai sottufficiali ed ai militari del C.R.E.M. volontari e di leva la razione in contanti, nella misura prevista per le destinazioni a terra, nei casi di soste forzate durante il viaggio di ritorno dalla licenza, determinate da motivi che devono risultare da annotazioni apposte dalle competenti autorita' sui fogli di licenza. In questo caso, la razione non e' dovuta pei giorni in cui i militari siano stati aggregati per la razione, presso autorita' militari.

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