Regio decreto 1156/1938
Art. 29 — Assegni relativi a particolari categorie di navi
Art. 29. Assegni relativi a particolari categorie di navi. (Tabella F.) Al personale imbarcato su esploratori, cacciatorpediniere, avvisi scorta, torpediniere, torpediniere costiere, sommergibili, cacciasommergibili, M.A.S., cannoniere e navi posamine, in aggiunta ai normali assegni personali, sono dovuti quelli previsti dalla tabella F. Detti assegni sono dovuti solo nelle posizioni di armamento e riserva, con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purche' non contrastanti con quelle particolari indicate nella tabella stessa.
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