Regio decreto 1156/1938
Art. 28 — Assegni per cancelleria Scuole
Art. 28. Assegni per cancelleria Scuole. 1. - Sulle navi ove si svolgono per disposizione del Ministero o del Comando Superiore del C.R.E.M. scuole professionali o corsi speciali per l'istruzione dei militari del C.R.E.M., e' stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso, un assegno giornaliero di L. 0,06 col quale provvedere all'acquisto di tutto il materiale scolastico occorrente (cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite e simili). 2. - Quando l'istruzione degli analfabeti non ha luogo collettivamente, all'inizio della preparazione di ogni singolo allievo, il Comando e' autorizzato a provvedere all'acquisto della cancelleria occorrente per tutta la durata del periodo d'istruzione nel limite di L. 5 per ogni allievo. 3. - Gli assegni di spese di cancelleria di cui sopra, rappresentano il limite massimo entro il quale si deve provvedere alle spese. Il pagamento e' fatto ai direttori delle scuole in base alle fatture di acquisto vistate dal Comandante. 4. - I libri di testo per gli allievi sono a carico di questi ultimi e restano di loro proprieta'; quelli necessari agli istruttori vengono acquistati con gli assegni di cui sopra e sono presi in carico come dotazione della nave. 5. - Gli assegni di cui al presente articolo non variano in relazione alla posizione amministrativa delle navi.
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