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Regio decreto 1156/1938

Art. 30 — Assegni per il personale imbarcato su navi che disimpegnano particolari servizi

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/30parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 30. Assegni per il personale imbarcato su navi che disimpegnano particolari servizi. (Tabella G, n. 1, 2 e 3). Al personale imbarcato sulle navi contemplate nei seguenti numeri 1, 2 e 3 sono dovuti in aumento ai normali assegni personali i maggiori assegni previsti rispettivamente ai numeri 1, 2 e 3 della tabella G con l'osservanza delle norme contenute nel titolo III del presente regolamento, purche' non contrastanti con quelle particolari indicate nella tabella stessa: 1. - Navi addette al servizio di dragaggio delle mine. Gli assegni giornalieri previsti, spettano per le sole giornate di dragaggio su mine cariche. 2. - Navi che compiono campagne idrografiche. Gli assegni giornalieri di cui alla lettera a) della tabella spettano a tutto il personale imbarcato durante la campagna idrografica; quelli di cui alla lettera b) spettano in aumento ai precedenti assegni, solo al personale distaccato da bordo per lavori idrografici nelle imbarcazioni o a terra, purche' non provvisto di soprassoldo di missione e per le sole giornate di effettivo lavoro. Agli effetti della corresponsione degli assegni in parola, la campagna idrografica s'inizia dal giorno in cui la nave, arriva nel luogo delle operazioni ed ha termine il giorno in cui dal Comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici. Sia gli assegni per campagna idrografica che quelli per lavori speciali sono dovuti anche agli impiegati civili del Regio Istituto Idrografico imbarcati, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato. Per gli assegni di vitto e l'ammissione alle mense di detto personale, valgono le norme di cui all'articolo 41. 3. - Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni. Gli assegni giornalieri previsti spettano nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco.

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