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Regio decreto 1156/1938

Art. 22 — Computo degli assegni

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/22parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 22. Computo degli assegni. 1. - Gli assegni personali previsti per le varie posizioni amministrative delle navi: A) Sono dovuti: per le giornate di effettiva presenza a bordo con le eccezioni di cui alla lettera C; per le giornate di assenza da bordo pur continuando a far parte del personale di bordo, esclusivamente nei casi seguenti, salve le restrizioni stabilite al titolo V del presente regolamento, per gli assegni speciali ivi contemplati: a) Al comandante di forze navali, comandante di nave, comandante o ufficiale in 2° e ufficiali capi servizio che si recano in missione, per tutta la durata della missione. b) A tutti gli ufficiali che si recano in piccola licenza, per la durata della licenza e del viaggio. c) A tutti gli ufficiali che si recano su altra nave per eseguire brevi missioni o per assistere a prove o esercitazioni in navigazione; ad essi non compete alcun assegno personale dalla nave che li accoglie anche quando su detta nave sono considerati di passaggio. d) Ai sottufficiali in genere e militari del C.R.E.M. volontari, che si recano in piccola licenza, per la durata della licenza e del viaggio. Tale diritto non si estende ai maggiori assegni previsti dalla tabella D. e) Ai sottufficiali e militari del C.R.E.M. quando temporaneamente aggregati presso autorita' a terra, o di passaggio su altra nave per ragioni di servizio: questi enti pero' non debbono corrispondere loro alcun assegno personale B) Sono ridotti: a) Ai consegnatari che si recano in piccola licenza quando diano regolare consegna del materiale, e' dovuto per tale periodo l'assegno previsto per il proprio grado ed indicato nelle tabelle con la dicitura «altri incarichi», spettando quello di consegnatario a colui che ne assume l'incarico. b) Ai consegnatari che si recano in missione senza dare consegna della carica, e' dovuto per tale periodo la differenza tra gli assegni di consegnatario e quelli previsti per il proprio grado ed indicati nelle tabelle con la dicitura «altri incarichi»: detta differenza e' conservata loro a titolo di indennita' di responsabilita'. C) Sono sospesi: a) Ai sottocapi e comuni ricoverati nelle infermerie di bordo e, limitatamente ai maggiori assegni previsti dalla tabella D, anche ai sottufficiali ricoverati come sopra, salvo pagamento per casi di disgraziato accidente riconosciuto dipendente da causa di servizio. b) Ai sottufficiali e ai militari del C.R.E.M. detenuti in attesa di giudizio, salvo pagamento nel caso di assoluzione. c) Ai sottocapi e comuni puniti con prigione o segregazione di rigore o con ritenzione di soprassoldi nei casi previsti dal regolamento di disciplina, per tutta la durata delle punizioni predette, con un massimo di giorni venti per ciascun mese. 2. - Quando non sono dovuti gli assegni personali in relazione alle posizioni amministrative delle navi, agli Ufficiali ed ai Capi di 1ª, 2ª e 3ª classe sono invece dovuti gli assegni personali previsti dalle tabelle A e B per le altre destinazioni di servizio. 3. - Gli assegni personali previsti dal presente regolamento non sono dovuti nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti.

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