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Regio decreto 1156/1938

Art. 23 — Assegno per compensi facoltativi

ELI /it/regio-decreto/1938/07/15/1156/art/23parte di Regio decreto 1156/1938
Art. 23. Assegno per compensi facoltativi. 1. - Allo scopo di provvedere alla corresponsione di compensi per incarichi speciali disimpegnati da sottocapi e comuni, e' stabilito sulle navi di qualsiasi tipo, un assegno collettivo da calcolarsi in ragione di L. 0,10 giornaliere, per ogni individuo dell'equipaggio previsto dalla tabella con cui la nave e' equipaggiata (numero complessivo dei sottufficiali, sottocapi e comuni). La misura di L. 0,10 e' la stessa in tutte le posizioni amministrative delle navi. 2. - La somma totale risultante dall'assegno giornaliero e' ripartita a fine mese fra i sottocapi e comuni i quali ne siano ritenuti meritevoli tenendo presente che debbonsi in linea di massima rimunerare coloro che appartengono alle categorie meno retribuite e che non percepiscono i maggiori assegni previsti dalla tabella D. Con tale assegno devonsi anche retribuire gli attendenti di mensa e di cucina dei sottufficiali giusta quanto prescrive l'art. 45, n. 3 del presente regolamento. 3. - La distribuzione dell'assegno e' effettuata in base a proposta del comandante in 2° ufficiale in 2°, approvata dal comandante di bordo. La quota individuale non deve in ogni caso superare le L. 20 mensili nelle posizioni di armamento e di riserva, e L. 10 in quella di disponibilita'. Quando gli assegni sono aumentati in base all'art. 5, tale limite e' elevato in proporzione degli aumenti stessi.

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