Regio decreto 1156/1938
Art. 21 — Cumulabilita' degli assegni
Art. 21. Cumulabilita' degli assegni. 1. - Le norme particolari incluse nelle tabelle stabiliscono i casi di cumulabilita' degli assegni personali. 2. - Gli assegni personali previsti per le varie posizioni amministrative delle navi non sono cumulabili con assegni di destinazione a terra. Pero' gli ufficiali imbarcati che ricoprono incarichi a terra e non ne siano esonerati, continuano a percepire gli assegni inerenti agli incarichi stessi, eccetto quelli che sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza alle destinazioni di servizio a terra.
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